Ultime novità in sintesi
Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 con la fase di conversione in legge ha introdotto ulteriori novità rispetto a quanto previsto dal testo del decreto approvato dal Governo il 23 ottobre 2018.
In sintesi le novità introdotte dal Decreto Fiscale convertito in legge il 18 dicembre 2018:
Sono esonerati dall'obbligo dell'emissione della fattura elettronica le Società sportive dilettantistiche che hanno avuto ricavi non superiori a 65000 euro.
" All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000"
Sono esonerati dall'obbligo dell'emissione della fattura elettronica anche medici, farmacisti, psicologi, ecc. tenuti all'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
"Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. ))"
Per i primi sei mesi del 2019 se la liquidazione IVA dell'impresa è trimestrale e per i primi nove mesi se la liquidazione è mensile non verranno applicate sanzioni se la fattura verrà emessa in modalità elettronica entro il termine della liquidazione periodica IVA. La sanzione sarà ridotta dell'80% se la fattura elettronica verrà emessa entro la liquidazione IVA del periodo successivo;
Dopo questa deroga, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento in cui è stata effettuata la vendita dei prodotti o la prestazione dei servizi.
"Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. (( Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019 .))"
"All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; »; b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La fattura e' emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. ».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019. "
Le regole tecniche per l'emissione della fattura elettronica da parte delle imprese di pubblica utilità verranno definite dall'Agenzia delle Entrate.
"Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate. ». )) "
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