Fattura Per Tutti - La Fattura Elettronica Gratis
Search
× Search


 Blog

Preventivo obbligatorio avvocati: moduli facsimile del CNF e chiarimenti su sanzioni

Data: feb 5, 2018
Categorie: Blog, News
Commenti: 0
Autore: Cettina

Con la legge n. 124/2017 tutti i professionisti sono obbligati a consegnare al cliente un preventivo con le informazioni essenziali dell'incarico

A seguito dell'entrata in vigore della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Legge 24/2017), dal 29 agosto 2017, gli avvocati hanno l'obbligo di fornire al proprio cliente, a prescindere da un'esplicita richiesta, un preventivo, in forma scritta o digitale, con tutte le informazioni relative al costo delle singole prestazioni, oneri, contributi e spese.

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha predisposto dei modelli facsimile di riferimento per la preparazione delle scritture private, di seguito sono riportati gli elementi essenziali che il preventivo deve riportare:

  • il conferimento dell'incarico professionale;
  • i dati completi del cliente;
  • i dati completi dell'avvocato;
  • la natura dell'incarico;
  • l'oggetto della prestazione;
  • la valutazione del grado di difficoltà del lavoro richiesto;
  • la determinazione del compenso distinguendo tra le spese relative all'attività professionale, vari oneri e costi sostenuti;
  • dati comprovanti la consegna del preventivo al cliente.

Con fatturapertutti emettere un preventivo e semplicissimo. Guarda la guida passo a passo.

 


Fatturapertutti facile ed efficiente
software in cloud
Usa Fatturapertutti per gestire la fatturazione elettronica, la contabilità e altro

   Registrati Gratuitamente   

 

Per l’inadempimento di tale obbligo non sono previste “sanzioni proprie” ma potrebbero essere adottate le sanzioni disciplinari previste a seguito della violazione dei doveri di informazione verso il cliente.

Art. 9 comma 4 del D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012, così modificato dalla L. n. 124/2017: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.

 

Art. 13 della Legge 247/2012, che prevede che a seguito della riforma siano soppresse le parole “a richiesta” e riformula il quinto comma dell’art 13 come segue: “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.

 

Commenta

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
Aggiungi commento

Theme picker

 


Partecipa alla community

  

Avvia una chat Whatsapp

Manuale d'uso

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by K2 Innovazione srl | P.Iva: 00540880861 - REA EN39798 - Cap.Soc.100.000,00 € i.v
Back To Top