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Benzinai: fatturazione elettronica obbligatoria per la vendita di carburante da luglio 2018

Data: gen 22, 2018
Commenti: 0
Autore: Cettina

La Legge di Bilancio ha modificato la modalità di fatturazione della cessione carburante per tutti ma non per i privati

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto molte novità nella disciplina dei rifornimenti di carburante. 

L'innovazione fondamentale riguarda la modalità di fatturazione, infatti dal 1° luglio 2018, la vendita di carburante per autotrazione ai soggetti titolari di partita iva, imprese e professionisti, dovrà essere obbligatoriamente documentata con fattura elettronica. 

 

 kit carburanti

 

comma 920:
"Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica".

La norma chiarisce l'esonero da tale obbligo per le forniture ai privati consumatori.

comma 921:
Non sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale "le cessioni ..., di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione".

 


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Inoltre la disposizione stabilisce espressamente che ai fini della detrazione IVA e della deduzione fiscale, i pagamenti siano effettuati con moneta elettronica, es. carte di credito, tale obbligo rappresenta di fatto l'abbandono della scheda carburante. 

comma 922:
Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

comma 923:
L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 è stata fatta chiarezza sugli strumenti di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione IVA.

 

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